Art. 31

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 8 dic 2005
La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta: a) quando il sanitario muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile; (6) b) quando il sanitario, dopo aver prestato venti o più anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego; (6) c) quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente . Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo . Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.
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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 31 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo