Art. 34

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione. Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore età non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell' perdono il diritto alla pensione. Le orfane, anche di età minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.
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