Art. 32
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 27 lug 1954
La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso come appresso:
a) vedova: senza prole, il cinquanta per cento; con un orfano, il sessanta per cento; con due orfani il sessantacinque per cento; con tre orfani il settanta per cento; con quattro o più orfani il settantacinque per cento;
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il quaranta per cento; due o tre orfani il cinquanta per cento; quattro o più orfani il sessanta per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente .
Nei casi previsti dal terzo comma dell' la pensione determinata come alla precedente lettera a) viene cosi ripartita: il quaranta per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi.
Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell' che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammesse al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla presentazione della domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate. La misura della pensione indiretta non può essere minore di lire milleduecentocinquanta.
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