Art. 41

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti è improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 41 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo