Art. 41
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti è improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.
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