Art. 46

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 27 lug 1954
I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza. I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno. Nei casi di simultaneità di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 46 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo