Art. 51

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
A favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che, in qualità di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestati servizi che siano utili a pensione a norma delle leggi riguardanti il personale statale, i servizi medesimi sono valutati agli effetti del conseguimento delle indennità e delle pensioni, dirette ed indirette, in base al presente Ordinamento, purchè non simultanei con altri servizi utili agli effetti dell'Ordinamento stesso. La pensione o l'indennità è in tali casi liquidata in base alle norme del presente Ordinamento ed è ripartita a carico dello Stato, della Cassa di previdenza, ed eventualmente degli altri Enti ed Istituti, di cui agli , applicando anche, se del caso, gli come se il servizio reso allo Stato fosse stato prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione. La pensione o la indennità è pagata dalla Cassa di previdenza, alla quale lo Stato versa la propria quota con imputazione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.
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