Art. 56
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
La Cassa di previdenza corrisponde ai sanitarii alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.
L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè può essere inferiore al minimo di pensione.
Ai fini della concessione dell'acconto, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensioni.
La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.
Gli Enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.
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