Art. 54
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 22 gen 1976
Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035#art-54