Art. 58

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza. Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 58 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo