Art. 63

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni: a) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa; b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai sanitari già iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio; c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presento ordinamento; d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.
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