Art. 67
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 10 set 1991
Per il sanitario iscritto alla Cassa posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente . Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
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COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
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COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
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Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.
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