Art. 72

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti ai soli effetti dei raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione: a) il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra; b) i servizi non riscattati regolari, interinali e provvisori prestati anteriormente alla data stessa.
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