Art. 78
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con la applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso.
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