Art. 79

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di Revel - Bottai Visto, il Guardasigilli: Grandi
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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 79 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo