Art. 70

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Ai sanitari che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del il decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del Testo Unico 1° maggio 1930-VIII, n. 680, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.
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