Art. 65

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato. Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.
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