Art. 60
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli Iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
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