Art. 61

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo , il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente Ordinamento, prestati: a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti con qualsiasi qualifica anche non di sanitario; b) alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualità di operai giornalieri; c) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia già stato riconosciuto utile ai sensi del precedente ; d) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere. Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.
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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 61 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo