Art. 58 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 58

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza. Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
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