Art. 50

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nei casi di cui al precedente , se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia `fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.
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