Art. 45
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.
I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.
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