Art. 45 · LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Art. 45

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.
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