Art. 48

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente , se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente in base alle disposizioni dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti: a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale; b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ed apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale. Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli Enti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui al precedente , la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti: c) dalla quota d'indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera h); d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale. Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando lo iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti con regolamenti, Istituti, Fondi, Casse speciali, di cui al primo comma del precedente , la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può essere fatto con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta. Il sanitario che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall', devo farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.
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