Art. 77

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti: 1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all' la quale formulerà proposte per la loro approvazione; 2° La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico. I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni. 3° La Commissione locale, di cui all', sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero. Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.
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