Art. 78

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per le navi di cui al 2° comma dell'art. 1°, le Commissioni locali di cui all', in base a disposizione dell'Autorità marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge. Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si farà rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa. Quando lo ritenga opportuno il Ministero potrà autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte. La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvederà alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni. Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1,sia per categorie, sia per singola unità, se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilità tecniche, dell'età e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalità e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 78 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo