Art. 72

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve: a) aumentare la quantità dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualità delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine; b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto; c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantità di zucchero da somministrarsi giornalmente.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 72 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo