Art. 68
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.
Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.
La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.
Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.
I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-68