Art. 68

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate. Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate. La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti. Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio. I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 68 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo