Art. 63
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Le navi che abbiano a bordo più di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantità di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.
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