Art. 61

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantità di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno. Qualora ciò non sia possibile sarà consentito l'uso della sonda. La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica. I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 61 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo