Art. 60
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-60