Art. 64

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o più spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio. Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri. Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 64 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo