Art. 67

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari. Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 67 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo