Art. 70

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo. Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con 1/4 di litro di latte, pro capite).
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