Art. 70
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.
Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con 1/4 di litro di latte, pro capite).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-70