Art. 73

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, è obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero. Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca. Il berretto, di qualsiasi foggia, può essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole. È vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 73 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo