Art. 71

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
La nave deve essere provvista della quantità di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonchè della quantità di caffè o di tè e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffè o 10 grammi di tè e non meno di 25 grammi di zucchero pro capite) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore. Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, è obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantità di succo di limone preparato in bottiglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo