Art. 74
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Nei suddetti climi, durante le ore più calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti più pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.
L'uso della fascia di lana addominale è obbligatorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-74