Art. 80

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la marina mercantile - è costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta: 1° del direttore generale della Marina mercantile che la presiede; 2° dell'ispettore generale tecnico della Marina mercantile; 3° del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale; 4° del direttore capo della Divisione gente di mare; 5° di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa Direzione generale; 6° di un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - di grado non inferiore al VI; 7° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare; 8° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento; 9° di un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che eserciterà le funzioni di segretario. Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8° faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 80 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo