Art. 90

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento nè superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato più grave. In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI Visto, il Guardasigilli: Solmi
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 90 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo