Art. 90 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 90

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento nè superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato più grave. In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI Visto, il Guardasigilli: Solmi
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-90