Art. 86

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.
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