Art. 84
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.
Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.
Le visite occasionali sono disposte dall'Autorità marittima, sempre che ne riconosca l'opportunità, o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.
Delle visite eseguite è formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.
Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, è notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.
Storico versioni
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