Art. 77
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:
1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all' la quale formulerà proposte per la loro approvazione;
2° La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.
I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.
3° La Commissione locale, di cui all', sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.
Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-77