Art. 77 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 77

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti: 1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all' la quale formulerà proposte per la loro approvazione; 2° La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico. I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni. 3° La Commissione locale, di cui all', sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero. Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.
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