Art. 11
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 19 giu 1955
Il diritto di mercato può essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa
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