Art. 12
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 14 ott 1938
A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti può essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.
Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.
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