Art. 9
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 14 ott 1938
I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. È consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.
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