Art. 10

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 14 ott 1938
Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto controlli statistici e sanitari ai sensi dell' può essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a L. 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.
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