Art. 13

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 14 ott 1938
I proventi che, a norma della presente legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed, ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti. A tal fine la gestione amministrativa del mercato farà, in ogni caso, oggetto di una propria contabilità.
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