Art. 8
LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487
In vigore dal 14 ott 1938
Il Comune è tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori), ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed annotarli sui fogli d'asta. L'esecuzione dell'asta è di regola affidata a tali dipendenti del Comune: è, peraltro, consentito che l'asta, sia eseguita dai produttori, o dai commercianti, o dai mandatari.
I fogli d'asta sono intestati a nome del produttore o del commerciante proprietario della merce e recano, ricorrendone il caso, l'indicazione del mandatario. Il compenso da corrispondersi agli astatori può essere costituito, per una parte, da una quota del diritto di asta di cui all'.
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