Art. 7

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 14 ott 1938
Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla Direzione del mercato, depositando il relativo mandato. A tali fini è sufficiente la presentazione di una lettera dell'interessato con firma autenticata dal podestà, oppure di una lettera degli enti economici dei produttori. Le persone che hanno ricevuto il mandato conseguono, ove nulla osti, l'autorizzazione da parte del Comune ad esercitare la loro attività nel mercato. L'Autorità comunale - udita la speciale Commissione del mercato - ha facoltà di stabilire speciali requisiti per l'esercizio delle funzioni di mandatario, di determinare il limite massimo della provvigione spettante al medesimo e di fissare, ove necessario, il numero dei mandatari. I mandatari curano la presentazione delle merci e l'esecuzione delle vendite in nome e per conto di chi affida ad essi le merci stesse.
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