Art. 6

LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

In vigore dal 14 ott 1938
Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati. Sono ammessi alle operazioni di vendita: a) i produttori; b) i commercianti in prodotti della pesca; c) i mandatari dei produttori e dei commercianti. Sono ammessi agli acquisti i commercianti in prodotti della pesca. I regolamenti dei singoli mercati potranno, peraltro, consentire che gli acquisti siano fatti anche da esercenti alberghi, da enti e da istituti. Prima della chiusura definitiva dell'asta, il proprietario della merce od il mandatario ha facoltà di ritirare la merce, indicando se intenda presentare la merce stessa ad asta successiva, oppure avviarla ad altro centro. La Direzione del mercato ha facoltà di richiedere che la qualità di produttore sia accertata con certificato della Autorità marittima, per pesca in acque marine e dell'Autorità prefettizia, per la pesca nelle acque dolci e quella di commerciante con certificato del rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni.
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